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Cosa serve
La domanda di accesso ai documenti amministrativi può essere effettuata:
- Qualora non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale (Domanda di accesso informale ai documenti amministrativi) mediante richiesta, anche verbale, agli uffici competenti a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, specificare e comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
- Nel caso in cui, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontri l’esistenza di controinteressati, si dovrà presentare richiesta formale di accesso(Domanda di accesso formale ai documenti amministrativi). Il richiedente è invitato altresì a presentare istanza formale nei seguenti casi: • ove non sia possibile l’accoglimento della richiesta a causa della mancata disponibilità del documento all’interno della Struttura; • qualora l’evasione della richiesta comporti l’interruzione del normale flusso dell’attività lavorativa, in orario di ricevimento al pubblico; • qualora sia necessaria una ulteriore valutazione della legittimazione o dell’interesse del richiedente; • qualora sia necessaria una ulteriore valutazione della legittimazione del richiedente sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, ovvero sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, nonché sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati.
Le richieste di accesso scritto devono essere compilate secondo il modulo linkabile.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. 241/90, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente. Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l’interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.
Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento degli importi ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90 secondo il tariffario presente in allegato linkabile.
Si ricorda che il rilascio di copia autenticata è assoggettato all’imposta di bollo, ai sensi dall’art. 3 della tariffa allegata al DPR 26.10.1972, n. 642, tranne i casi di esenzione espressamente previsti (produzione di atti per processi di lavoro, concorsi, istanza presentate da O.N.L.U.S. ecc.). La presentazione delle relative marche deve avvenire al momento della consegna dei documenti. In caso di diritto all’esenzione dell’imposta, l’interessato deve specificare nell’istanza le norme che prevedono tale esenzione. Il rilascio di copie a Enti Pubblici viene effettuato senza il pagamento delle spese di riproduzione.
Di seguito sono elencate le varie opzioni linkabili: • Domanda di accesso formale ai documenti amministrativi; • Domanda di accesso informale ai documenti amministrativi; • Richiesta di Accesso Civico (semplice); • Richiesta di Accesso Generalizzato; • Richiesta di riesame accesso agli atti; • Tabella dei costi di ricerca accesso agli atti.
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